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Le tasse di concessione governativa previste dai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164, sono riscosse dall'Ufficio del registro nella cui circoscrizione l'impresa, l'ente o la societa' ha il suo domicilio fiscale. La tassa di lire 200 prevista dal comma ultimo delle note apposte all'art. 1, n. 111, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164, si applica altresi' ai libri previsti dall'art. 7 della presente legge diversi da quelli di cui al citato n. 111 e al successivo n. 112. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645))
Testo in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008
