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Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passivita', interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso societa' finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica, di ufficio il contribuente oppone simili passivita', interessi passivi od altri oneri, l'Ufficio delle imposte puo' richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato deve attestare l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, societa' finanziaria o fiduciaria. In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passivita', gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art13 · fonte del testo