Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 239 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Quando dalla dichiarazione dei redditi risultano passivita', interessi passivi od altri oneri verso aziende od istituti di credito, o verso societa' finanziarie o fiduciarie, o quando ad un accertamento o rettifica, di ufficio il contribuente oppone simili passivita', interessi passivi od altri oneri, l'Ufficio delle imposte puo' richiedere al contribuente che sia presentato, entro un termine non inferiore ai trenta giorni, oltre la copia dei conti intrattenuti con l'istituto, un certificato dell'ente creditore. Tale certificato deve attestare l'ammontare degli elementi passivi indicati nella dichiarazione od opposti dal contribuente, con la specificazione di tutti gli altri rapporti, debitori o creditori, nonche' dei riporti e delle garanzie prestate anche da terzi, esistenti con lo stesso contribuente alla data in cui termina il periodo di commisurazione del reddito al quale la dichiarazione si riferisce e ad altre date, anteriori o successive, indicate dall'Ufficio. Il certificato dell'ente creditore controfirmato dal capo servizio o dal contabile addettovi, deve menzionare esplicitamente che viene rilasciato su richiesta del contribuente ai fini del presente articolo. Su richiesta del Ministro per le finanze, il servizio di vigilanza sulle aziende di credito controlla la esattezza delle attestazioni rilasciate dall'azienda od istituto di credito, societa' finanziaria o fiduciaria. In caso di omessa presentazione dell'attestazione, le passivita', gli interessi passivi od altri oneri non sono ammessi in deduzione, restando impregiudicata l'azione di accertamento o di rettifica dell'Ufficio distrettuale a norma delle vigenti disposizioni, nonche' l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art13 · fonte del testo