Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008. 367 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli. Dall'annotazione debbono risultare:
tolto: a) il cognomne, il nome e la paternita', ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;
tolto: b) la specie, la quantita' e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;
tolto: c) la data dell'operazione ed il prezzo fatto;
tolto: d) il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata. Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purche' integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo. Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa. Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonche' nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'art. 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine. Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo e' obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformita' alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro. Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art17 · fonte del testo