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Gli agenti di cambio, le aziende ed istituti di credito, le societa' finanziarie e fiduciarie, i commissionari di borsa e i cambiavalute devono tenere un libro bollato e vidimato secondo le disposizioni del Codice civile circa i libri obbligatori delle imprese ed annotarvi giornalmente tutte le operazioni a termine e i riporti su titoli. Dall'annotazione debbono risultare:

  • a)il cognomne, il nome e la paternita', ovvero la ditta e il domicilio fiscale e reale dichiarato dai committenti, venditori ed acquirenti, e, ove trattisi di enti, la loro denominazione e la sede legale;
  • b)la specie, la quantita' e il valore nominale dei titoli, con la indicazione dell'emittente;
  • c)la data dell'operazione ed il prezzo fatto;
  • d)il termine allo scadere del quale l'operazione deve essere regolata. Per gli agenti di cambio il libro giornale di cui all'art. 17 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 376, purche' integrato con le annotazioni sopra prescritte, sostituisce il libro previsto dal presente articolo. Le operazioni a termine e i riporti su titoli, che non diano luogo alle segnalazioni allo schedario previste dagli articoli 15, 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, devono essere comunicate singolarmente allo schedario stesso con l'indicazione del numero progressivo del libro giornale e degli elementi propri dell'operazione, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello della liquidazione mensile di borsa. Nella comunicazione prescritta dagli articoli 38 e 39 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, nonche' nelle distinte e negli elenchi presentati alle stanze di compensazione ai sensi dell'art. 15 del regio decreto medesimo, deve essere indicato il prezzo fatto per i riporti e per le operazioni a termine. Per tutte le operazioni indicate nel presente articolo e' obbligatorio l'uso di foglietti bollati, in conformita' alle vigenti disposizioni sul bollo, da staccarsi da appositi libretti a madre, figlia e contromatrice messi in vendita dall'Amministrazione finanziaria, sottoposti a rendiconto, numerati, vistati dagli ispettori del Tesoro delegati alla vigilanza governativa delle Borse valori, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per il tesoro. Le contromatrici dei foglietti bollati e la documentazione relativa alle operazioni cui si riferiscono, dovranno essere conservati per cinque anni dalla data della conclusione dei contratti.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art17 · fonte del testo