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A decorrere dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, chiunque corrisponde a stranieri o ad italiani domiciliati all'estero diritti di autore oppure canoni o proventi per la cessione o la concessione dell'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica e simili, ovvero compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, e' tenuto ad operare sui due terzi delle somme corrisposte le ritenute seguenti:
- a)per imposta di ricchezza mobile, il 18 per cento oltre il 3 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,50 per cento per la relativa addizionale provinciale, quando si tratti di canoni o proventi corrisposti in relazione all'esercizio di una attivita' industriale o commerciale;
- b)per imposta di ricchezza mobile l'8 per cento oltre il 2,40 per cento per imposta comunale sulle industrie e l'1,20 per cento per la relativa addizionale provinciale in ogni caso diverso da quelli indicati sub a);
- c)per imposta complementare, il 4 per cento se trattasi di persone fisiche. Deve essere operata, altresi', la ritenuta dell'addizionale a favore degli Enti comunali di assistenza in ragione di cinque centesimi per ogni lira di imposta trattenuta. L'Intendenza di finanza provvede annualmente a liquidare le quote dei versamenti in Tesoreria spettanti ai singoli enti. L'ammontare delle imposte trattenute deve essere versato, entro venti giorni, alla sezione di Tesoreria provinciale, nella cui circoscrizione chi ha eseguito il pagamento ha il suo domicilio fiscale. In sede di liquidazione annuale dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare sul reddito su dichiarazione del percipiente si provvede al conguaglio. Nel termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi i soggetti che hanno operato le ritenute devono presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette l'elenco nominativo delle persone alle quali furono, nell'anno precedente, effettuati pagamenti, indicando per ciascuna di esse l'ammontare e la causale dei pagamenti fatti e delle imposte trattenute. All'elenco deve essere allegata una attestazione della sezione di Tesoreria comprovante i versamenti eseguiti. Le imposte non versate a norma del quarto comma sono accertate ed iscritte in ruolo straordinario al nome del soggetto tenuto al versamento e riscosse in unica soluzione con la soprattassa di cui al quinto comma dell'art. 42.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
