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Nell'elenco annuale previsto dall'art. 3 del regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, i datori di lavoro e gli enti tenuti ad effettuare la ritenuta della imposta di ricchezza mobile e della imposta complementare sulle retribuzioni corrisposte, debbono indicare i seguenti elementi:

  • 1)l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ad ogni singolo percipiente al lordo e al netto dei contributi a carico dei prestatori di opera, distinguendo le quote esenti per effetto della detrazione di lire 240.000 ragguagliate ad anno, le quote assoggettate alla ritenuta dell'imposta di ricchezza mobile rispettivamente con le aliquote del 4 e dell'8 per cento, la quota assoggettata alla ritenuta per l'imposta complementare.
  • 2)la distinta di tutti gli altri versamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori d'opera, sui quali non e' stata effettuata la trattenuta;
  • 3)l'ammontare complessivo dei contributi obbligatori a carico del datore di lavoro pagati nell'anno e gli estremi dei versamenti agli enti aventi diritto alla percezione dei contributi stessi. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed agli enti parificati agli effetti tributari all'Amministrazione statale.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art19 · fonte del testo