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Con effetto dal 1° luglio 1956, l'ultimo comma dello art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, e' sostituito dal seguente: "L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle societa' che non siano costituite in forma di societa' per azioni, a responsabilita' limitata od in accomandita".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
