Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 65 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Con effetto dal 1° luglio 1956, l'ultimo comma dello art. 1 della legge 21 maggio 1952, n. 477, e' sostituito dal seguente: "L'esenzione fino a lire 240.000 di reddito annuo e la riduzione delle aliquote previste nel presente articolo, spettano anche alle cooperative comunque costituite ed alle societa' che non siano costituite in forma di societa' per azioni, a responsabilita' limitata od in accomandita".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art27 · fonte del testo