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A decorrere dal 1° luglio 1955 il limite di lire 480.000 indicato nell'art. 2 della legge 21 maggio 1952, n. 477, e' elevato a lire 540.000, escluso il rimborso delle ritenute effettuate a titolo di acconto, fino alla data suddetta, sulle retribuzioni dei prestatori di opera inferiori al nuovo limite.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art31 · fonte del testo