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Le quote dei redditi di ricchezza mobile categoria B, C-1 e C-2, dichiarate esenti dall'art. 13 della legge 11 gennaio 1951, n. 25 e dall'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, sono elevate a lire 4.000.000 e a lire 2.000.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. I figli caduti in guerra si considerano viventi e a carico. Sono da computarsi nel numero dei figli, che concorrono a determinare le condizioni per l'esenzione, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconoscuti. L'esenzione di cui al presente articolo si applica anche all'imposta sui redditi agrari. Per l'applicazione delle esenzioni a favore delle famiglie numerose in materia delle predette imposte, ed in genere di tutte le imposte dirette erariali, e' sufficiente l'indicazione della composizione della famiglia, con i dati anagrafici, nella dichiarazione annuale che il capo famiglia e' tenuto a presentare.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 2 febbraio 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art32 · fonte del testo