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La quota esente del reddito complessivo, ai fini della imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e' elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art33 · fonte del testo