Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La quota esente del reddito complessivo, ai fini della imposta complementare, come stabilita dal primo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25, e' elevata a lire 3.600.000 e a lire 1.700.000 rispettivamente per coloro che si trovano nelle condizioni previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384. Resta ferma la disposizione del secondo comma dell'art. 15 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art33 · fonte del testo