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Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di cui si e' tentata l'evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si e' tentata l'evasione. Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuita', si applica soltanto la pena pecuniaria. Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa della azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
