Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1960

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 98 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Quando, in conseguenza dei fatti indicati negli articoli precedenti, l'imposta evasa o di cui si e' tentata l'evasione, sia superiore a lire 600.000, l'ammenda o, rispettivamente, la multa non possono essere applicate in misura inferiore all'imposta evasa o di cui si e' tentata l'evasione. Se dai fatti indicati nell'articolo precedente deriva una evasione di imposta di speciale tenuita', si applica soltanto la pena pecuniaria. Se la sentenza penale di condanna interviene dopo che sia maturata la prescrizione amministrativa della azione di accertamento, i danni sono dovuti in misura non inferiore all'ammontare delle imposte evase e delle soprattasse.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art36 · fonte del testo