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E' punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art39 · fonte del testo