Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 89 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: E' punito con ammenda da lire 10.000 a lire 50.000 il pubblico ufficiale che provvede alla vidimazione di libri senza trascrivervi gli estremi della quietanza di cui ai numeri 111 e 112 della tabella allegato A al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, modificato dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1164. La pena si applica nella misura da lire 100 a lire 10.000 nel caso che sia soltanto omessa l'apposizione della firma o del timbro sulla bolletta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art39 · fonte del testo