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Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'art. 18, comma quinto, della presente legge, e nell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'art. 19, n. 1, della presente legge, si applica una soprattassa pari alla meta' delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre alla ammenda prevista dall'art. 4, primo comma, dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18. In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla meta'. Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla meta' della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni stabilite nei commi precedenti, coloro che provvedono ai versamenti prescritti dall'art. 18 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme corrisposte sono soggetti a soprattassa pari alla meta' delle imposte non trattenute. Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte gia' trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole e' punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art42 · fonte del testo