Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 202 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Per la mancata presentazione degli elenchi previsti nell'art. 18, comma quinto, della presente legge, e nell'art. 3 del regio decreto 30 gennaio 1933, n. 18, modificato dall'art. 19, n. 1, della presente legge, si applica una soprattassa pari alla meta' delle imposte dovute sulle somme o retribuzioni corrisposte, oltre alla ammenda prevista dall'art. 4, primo comma, dello stesso regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18. In caso di ritardo nella presentazione degli elenchi stessi non superiore ad un mese, si applica soltanto la soprattassa ridotta alla meta'. Per l'infedele indicazione negli elenchi delle somme corrisposte si applica la soprattassa pari alla meta' della differenza tra le imposte dovute e quelle risultanti dagli elenchi presentati. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni stabilite nei commi precedenti, coloro che provvedono ai versamenti prescritti dall'art. 18 senza effettuare la ritenuta a carico dei percipienti delle somme corrisposte sono soggetti a soprattassa pari alla meta' delle imposte non trattenute. Nel caso di mancato versamento si applica una soprattassa pari all'intero ammontare delle imposte non versate. Se il mancato versamento si riferisce ad imposte gia' trattenute sui pagamenti fatti, il colpevole e' punito anche con l'arresto fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art42 · fonte del testo