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L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza. Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda, e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'autorita' giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
