Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 78 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: L'Ufficio delle imposte, in caso di violazione punibile con l'ammenda, con l'arresto, con la multa o con la reclusione, redige il relativo processo verbale e lo trasmette all'Intendenza di finanza. Questa procede nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, quando si tratta di violazione punibile con l'ammenda, e, quando si tratta di violazione punibile con l'arresto, con la multa o con la reclusione, denuncia il fatto all'autorita' giudiziaria, aggiungendo i rilievi che ritenga del caso.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art46 · fonte del testo