Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. Leggi il testo vigente →
Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento. In tale ipotesi l'accertamento non puo' essere definito con la dichiarazione di cui all'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560. E' soppressa la facolta' delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
