Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
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Articolo abrogato dal d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645.
Abrogato dal 1 gennaio 1960
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960. 87 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Se nel corso del giudizio di primo grado la Commissione viene a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento, sospende la pronuncia e rinvia gli atti all'Ufficio fissando il termine per il nuovo accertamento. In tale ipotesi l'accertamento non puo' essere definito con la dichiarazione di cui all'art. 81 del regio decreto 11 luglio 1907, n. 560. E' soppressa la facolta' delle Commissioni distrettuali delle imposte dirette prevista dall'art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art5 · fonte del testo