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Le disposizioni dell'art. 17 entrano in vigore il 1° luglio Gli agenti di cambio e gli altri soggetti indicati nell'art. 17, devono, a tale data, ottemperare alle disposizioni contenute nello stesso articolo nei riguardi delle operazioni in corso. In caso contrario si applicano le sanzioni stabilite nell'art. 44.

Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art56 · fonte del testo