Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1973 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Articolo abrogato dal d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 636.
Abrogato dal 1 gennaio 1973
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 1964 al 1 gennaio 1973. 307 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla meta' di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facolta' di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare. Se il contribuente non e' una persona fisica o e' un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi. Il giuramento non puo' essere deferito sopra un fatto illecito, ne' per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso. Il giuramento e' disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato. Il giuramento e' prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'art. 238 del Codice di procedura civile. Della prestazione del giuramento e' redatto processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e dalla persona che giura. I fatti su cui e' prestato giuramento si considerano rispondenti a verita'. Se il contribuente non presta giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali e' stato deferito il giuramento si considerano infondate. Chiunque giura il falso e' punito ai sensi dell'art. 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo. Se e' pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio puo' procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna e' divenuta definitiva. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 ha disposto (con l'art. 46, comma 1) che "A decorrere dalla data stabilita a norma del secondo comma dell'art. 42 sono abrogati: [...] l'art. 6 della legge 5 gennaio 1956, n. 1".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art6 · fonte del testo