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In caso di mancata dichiarazione o quando il reddito dichiarato sia inferiore alla meta' di quello proposto nell'accertamento, l'organo giudicante ha la facolta' di deferire al contribuente giuramento su fatti specifici non di carattere estimativo che abbiano diretta rilevanza ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e debbano essere conosciuti dalla persona chiamata a giurare. Se il contribuente non e' una persona fisica o e' un incapace possono essere chiamate a giurare le persone che ne hanno la legale rappresentanza e le altre che, ai sensi dell'art. 12 della presente legge, sono obbligate a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi. Il giuramento non puo' essere deferito sopra un fatto illecito, ne' per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso. Il giuramento e' disposto con ordinanza, la quale deve specificare i fatti sui quali deve essere prestato. Il giuramento e' prestato avanti la Commissione nelle forme di cui all'art. 238 del Codice di procedura civile. Della prestazione del giuramento e' redatto processo verbale sottoscritto dal presidente della Commissione e dalla persona che giura. I fatti su cui e' prestato giuramento si considerano rispondenti a verita'. Se il contribuente non presta giuramento senza che sussista un legittimo impedimento, le deduzioni del contribuente sui punti di fatto sui quali e' stato deferito il giuramento si considerano infondate. Chiunque giura il falso e' punito ai sensi dell'art. 371 del Codice penale. Si applica il secondo comma dello stesso articolo. Se e' pronunciata condanna per falso giuramento, l'Ufficio puo' procedere a nuovo accertamento, da notificarsi al contribuente non oltre il 31 dicembre del secondo anno solare successivo a quello in cui la sentenza di condanna e' divenuta definitiva. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di controversie relative ad accertamenti non superiori a lire 540.000. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 maggio 1959, n. 361
3con decorrenza dal 1 gennaio 1969
La L. 28 maggio 1959, n. 361 ha disposto (con l'art. 2) che a decorrere dal 1 gennaio 1969 il limite di lire 540.000 indicato dall'art. 6, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e' elevato a lire 720.000.
Testo in vigore dal 1 luglio 1959 al 9 aprile 1964
