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Le societa' e gli enti tassabili in base a bilancio debbono tenere a disposizione degli uffici finanziari una registrazione cronologica di tutte le somme pagate:
- a)a rappresentanti, commissionari, agenti ed altri intermediari comunque denominati, che non prestano lavoro subordinato, sia per rimborso spese che per compenso della loro opera, o per qualunque altro titolo;
- b)ad artisti e professionisti sia per prestazioni periodiche che occasionali, sia per rimborso spese che per onorari;
- c)a chiunque, anche non professionista, per consulenze, pareri, revisioni, controlli, ed altre prestazioni analoghe;
- d)a chiunque, per concessione d'uso di brevetti, disegni, processi, formule, marchi di fabbrica, diritti di autore, canoni vari;
- e)a chiunque, a titolo di interessi, commissioni, compensi, premi o sotto qualunque altra denominazione in relazione a fondi accettati in deposito sotto qualsiasi forma o denominazione, a prestito, in cauzione, in conto corrente, con o senza termine. La disposizione non si applica alle aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni. La registrazione deve contenere la indicazione nominativa del percipiente, del suo domicilio e degli importi pagati. Si applicano alle registrazioni previste dalla presente legge le disposizioni di cui agli articoli 2215, 2216, 2220 del Codice civile. Le spese non risultanti dalla registrazione cronologica di cui al presente articolo non sono ammesse in deduzione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1956 al 1 gennaio 1960
