Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
L'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, ora corrispondente all'art. 110 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dispone - ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta di ricchezza mobile delle società ed enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili - che "gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di R.M. e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente". Il criterio della proporzionalità, da tale disposizione accolto, è diverso da quello previsto per i soggetti non tassati su bilancio in quanto, col primo criterio, l'accertamento degli interessi deducibili è presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente, ne' al contribuente, ne' all'Amministrazione finanziaria, di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente, o in misura maggiore di quella risultante dall'anzidetta proporzione, al reddito tassabile, o correlativamente, a redditi esenti o soggetti ad altri tributi; col secondo criterio, invece, la detrazione è subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi passivi al reddito assoggettabile al tributo mobiliare.
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 23 Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1960 al 22 dicembre 2008. 7 parole tolte, 16 parole aggiunte.
tolto: ARTICOLOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 29 GENNAIO 1958aggiunto: L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. tolto: 645 aggiunto: 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-01-05;1~art23 · fonte del testo