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[1]L'indennita' di cui al precedente articolo 1 sara' corrisposta a carico dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici relativi alle indennita' ed al rimborso delle spese di trasporto per le missioni effettuate nel territorio nazionale ed alla conseguente maggiore spesa si provvedera' con i normali stanziamenti di detti capitoli.

[2]La presente legge, munita del sigillo delle Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 12 luglio 1962

[4]SEGNI

[5]FANFANI - SULLO - LA MALFA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo in vigore dal 3 agosto 1962 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1962-07-12;1021~art3 · fonte del testo