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A coloro, ai quali sono conferiti incarichi di insegnamento per l'intero anno scolastico secondo le modalita' previste dal precedente art. 1, e' riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, a favore degli incaricati. Ai predetti supplenti non e' comunque applicabile l'istituto della conferma nell'insegnamento, di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Testo in vigore dal 23 gennaio 1961 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-12-30;1728~art2 · fonte del testo