Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 74/1978

    Questione infondata
    20 luglio 1978

    L'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e l'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691, i quali prevedono la compilazione di rapporti informativi annuali sulla attivita` dei referendari e primi referendari della Corte di conti e la loro integrale comunicazione agli interessati, non limitano il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., poiche` tali rapporti sono impugnabili in sede giurisdizionale con i mezzi e le forme stabiliti dalle disposizioni relative ai ricorsi del personale della Corte dei conti. Ne` e` in contrasto con il rilevato parametro costituzionale che il ricorso sia esperibile per motivi di legittimita` e non anche di merito, perche` il legislatore puo` legittimamente disciplinare i mezzi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi ampliando o restringendo le relative facolta`, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691 in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.).

    Art. 4 Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti · Art. 3 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 24 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;691~art4 · fonte su Normattiva