Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 13 aprile 1988, n. 117
1La L. 13 aprile 1988, n. 117 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691."
Testo vigente dal 16 aprile 1988
