Il rapporto informativo di cui all'articolo 29 del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, deve essere comunicato integralmente all'interessato.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 13 aprile 1988, n. 117

1

La L. 13 aprile 1988, n. 117 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "E' abolito il rapporto informativo di cui agli articoli 29 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e 4 della legge 13 ottobre 1969, n. 691."

Testo vigente dal 16 aprile 1988

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 74/1978

    Questione infondata
    20 luglio 1978

    L'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e l'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691, i quali prevedono la compilazione di rapporti informativi annuali sulla attivita` dei referendari e primi referendari della Corte di conti e la loro integrale comunicazione agli interessati, non limitano il diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost., poiche` tali rapporti sono impugnabili in sede giurisdizionale con i mezzi e le forme stabiliti dalle disposizioni relative ai ricorsi del personale della Corte dei conti. Ne` e` in contrasto con il rilevato parametro costituzionale che il ricorso sia esperibile per motivi di legittimita` e non anche di merito, perche` il legislatore puo` legittimamente disciplinare i mezzi di tutela dei diritti e degli interessi legittimi ampliando o restringendo le relative facolta`, in funzione delle peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento e dei superiori interessi di giustizia cui sono rispettivamente preordinate. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 29 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e dell'art. 4 della l. 13 ottobre 1969 n. 691 in riferimento all'art. 24, primo comma, Cost.).

    Art. 4 Norme integrative della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, relativa alla Corte dei Conti · Art. 3 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti · Art. 24 Istituzione di una quarta e una quinta Sezione speciale per i giudizi su ricorsi in materia di pensioni di guerra ed altre disposizioni relative alla Corte dei conti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1969-10-13;691~art4 · fonte su Normattiva