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Le vacanze necessarie nel grado di maggiore sono formate mediante promozioni al grado di tenente colonnello, anche in eccedenza all'organico di tale grado. L'eventuale eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. Di tale eccedenza non si tiene conto nelle determinazioni delle aliquote di ruolo dei tenenti colonnelli da valutare per le promozioni al grado superiore.

Testo in vigore dal 23 luglio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-07-20;382~art2 · fonte del testo