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I tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, per essere valutati per l'avanzamento al grado superiore, devono aver compiuto almeno tre anni di permanenza nel grado. Il suddetto comma non si applica ai tenenti inclusi nell'aliquota di avanzamento gia' formata per l'anno 1981.

Testo in vigore dal 23 luglio 1981 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1981-07-20;382~art4 · fonte del testo