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Il primo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131, e' sostituito dal seguente: "Qualora il reddito lordo effettivo delle unita' immobiliari, considerate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1, ridotto del 25 per cento sia superiore alla rendita catastale aggiornata con i coefficienti previsti dall'articolo precedente per oltre un quinto di questa, l'imponibile sara' determinato secondo le disposizioni dell'articolo 1 della legge 4 novembre 1951, n. 1219".

Testo in vigore dal 31 maggio 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-05-17;254~art2 · fonte del testo