Per il personale di cui all'articolo 1 il Ministro del tesoro trasferira' alla Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali, amministrata dallo stesso Ministero, l'importo dei contributi ad esso versati fino all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-25;557~art4 · fonte su Normattiva