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La competenza delle Commissioni provinciali della Cassa integrazione guadagni, stabilita dagli articoli 5 e 8 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, per l'esame delle domande di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, e' estesa per il periodo di applicazione della legge 23 giugno 1964, n. 433, anche all'esame delle domande per sospensioni dal lavoro superiori ad un mese.
Testo in vigore dal 26 aprile 1965 al 16 dicembre 2010
