In luogo del certificato richiesto ai sensi dell'art. 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificato dalla legge 13 gennaio 1955, n. 21, puo' essere prodotta una attestazione provvisoria dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato medesimo. In tal caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, salvo ad essere revocate qualora, entro un anno da tale formalita', non venga presentato all'Ufficio del registro il certificato attestante la rispondenza dell'atto agli scopi voluti dalla legge. L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Testo vigente dal 20 aprile 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-03-26;266~art1 · fonte del testo