Art. 36 — Agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
Articolo abrogato dalla l. 12 settembre 2025, n. 131.
Abrogato dal 20 settembre 2025
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1952
Confronto con la versione in vigore dal 5 maggio 1956 al 20 settembre 2025. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Sino al 30 giugno 1962, nei territori montani i trasferimenti di proprieta' e gli atti di permuta di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpagnamento di piccole proprieta' coltivatrici, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500. La rispondenza dell'atto allo scopo dell'arrotondamento o dell'accorpamento, e' accertata da certificato dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 SETTEMBRE 2025, N. 131
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1952-07-25;991~art36 · fonte del testo