Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 8 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. 99 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi. Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonche' per gli importi singoli da versare a piu' capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1959-05-21;334~art1 · fonte del testo