Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 giugno 1959 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Ai fini delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, delle Regioni, delle Province e dei Comuni, l'importo complessivo dei relativi titoli e' arrotondato a cinque lire per difetto o per eccesso a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire due e cinquanta centesimi. Lo stesso arrotondamento si esegue nei titoli collettivi per l'importo dovuto a ciascun creditore nonche' per gli importi singoli da versare a piu' capitoli di entrata, riscossi con un unico atto e nella costituzione dei depositi presso la Cassa depositi e prestiti.

Testo in vigore dal 8 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1959-05-21;334~art1 · fonte del testo