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E' data facolta' al Ministro per il tesoro di autorizzare, con propri decreti, la Zecca a ritirare ed a rifondere i quantitativi di monete metalliche in lega italma, che, di volta in volta, saranno fissati, per adeguare la emissione delle monete medesime.

Testo in vigore dal 8 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-21;334~art2 · fonte del testo