All'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1965, n. 1464, e al terzo comma dell'articolo unico della legge 8 giugno 1966, n. 511, sono aggiunte le parole: "e della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modifiche".
Testo vigente dal 2 aprile 1968
