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Salvo ogni altro diverso e maggiore beneficio di legge, il personale in servizio dell'Amministrazione dell'Africa italiana da data anteriore al 1 maggio 1948, assunto in base al contratto tipo approvato con decreto Ministeriale 30 aprile 1929, n. 129, e successive modificazioni, e' autorizzato ad avvalersi, previa domanda da presentarsi nei modi e termini stabiliti dall'art. 1 della presente legge, dell'inquadramento nei ruoli speciali transitori o della sistemazione nei ruoli organici, ai sensi ed agli effetti del precedente art. 13, con il diritto, in questo secondo caso, di chiedere la sistemazione presso una delle Amministrazioni i cui ordinamenti prescrivono, il titolo specifico di studio posseduto dal personale interessato e purche' presso detta Amministrazione siano istituiti ruoli speciali transitori in corrispondenza dei detti ruoli organici. Al personale che si avvale delle facolta' previste dal primo comma del presente articolo e' attribuito un assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo trattamento economico ad esso complessivamente spettante per retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilita' di stipendio, e quello gia' in godimento a titolo di stipendio, indennita' di funzione e tredicesima mensilita' di stipendio. Al personale medesimo il premio giornaliero di presenza ed i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nelle misure unitarie attualmente spettanti, con ragguaglio agli stipendi in godimento. E' applicabile anche al personale di cui al presente articolo il riscatto del servizio prestato nella qualita' di contrattista tipo, secondo le norme dei successivi articoli 17 e 18.

Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art14 · fonte del testo