L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e', per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.
Testo vigente dal 16 giugno 1953
L'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 14 della legge 5 giugno 1951, n. 376, e', per la parte riguardante lo stipendio, pensionabile.
Testo vigente dal 16 giugno 1953
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1953-04-29;430~art22 · fonte del testo