Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Poiché nel riordinamento organico della materia, effettuato con d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, è stata dettata una disciplina uniforme, intesa ad eliminare il cumulo per le varie categorie di dipendenti statali (art. 6) e, in ispecie, per gli operai (art. 129); e nessuna incidenza può avere, tenuto conto del contesto normativo in cui si inquadra la nuova disposizione, il dato puramente formale che siano state ripetute, con espressioni sostanzialmente identiche, le disposizioni già dichiarate illegittime; non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 129, secondo e terzo comma, del citato d.P.R. n. 1092 del 1973 (che dispone il subingresso dello Stato nei diritti alla pensione relativa alle assicurazioni obbligatorie degli operai nominati in ruolo anteriormente al 1x gennaio 1956 e dei loro aventi causa) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendo che la norma denunciata, riproducendo il contenuto dell'art. 10, secondo e terzo comma, del d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20 (già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 117 del 1974) darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di salariati statali ammessi al cumulo della pensione statale e della pensione INPS. Per il periodo antecedente all'1 luglio 1974 (data di entrata in vigore d.P.R. N. 1092 del 1973) la sentenza n. 117 del 1974 conserva tuttavia la sua operatività riguardo ai provvedimenti cui è applicabile.
Art. 3 cost. · Art. 129 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 20 Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. 107 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per coloro i quali, avendo l'anzianita' di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, cessa il versamento delle contribuzioni per le assicurazioni sociali obbligatorie e relativi fondi di integrazione e di solidarieta' sociale, a decorrere dalla data di collocamento nei ruoli stessi. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non e' tenuto al rimborso di contributi previsto dall'art. 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia gia' provveduto alla liquidazione della, pensione di vecchiaia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art20 · fonte del testo