Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per coloro i quali, avendo l'anzianita' di servizio non di ruolo stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, presentino domanda di collocamento nei ruoli speciali transitori, cessa il versamento delle contribuzioni per le assicurazioni sociali obbligatorie e relativi fondi di integrazione e di solidarieta' sociale, a decorrere dalla data di collocamento nei ruoli stessi. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale non e' tenuto al rimborso di contributi previsto dall'art. 9, comma ultimo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, quando, alla data del collocamento dell'impiegato nei ruoli speciali transitori o nei ruoli organici, abbia gia' provveduto alla liquidazione della, pensione di vecchiaia.
Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010
