Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. 109 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Coloro i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano i requisiti per chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori ed hanno ottenuto la nomina in un ruolo organico, possono chiedere, entro due mesi dalla data predetta, il collocamento nei ruoli speciali transitori. Qualora l'interessato dichiari, nella domanda, di voler conservare l'impiego nel ruolo organico e di volere il predetto collocamento ai soli fini del computo della anzianita' che avrebbe conseguita nel ruolo speciale transitorio, il collocamento e' disposto con la decorrenza prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e fino alla data da cui decorre la nomina nel ruolo organico.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art3 · fonte del testo