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Fermo il disposto dell'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per il collocamento nei ruoli speciali transitori di gruppo A e B del personale assunto nelle corrispondenti categorie di impiego non di ruolo anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sono richiesti i seguenti titoli di studio:
- a)il diploma di laurea o titolo equipollente rilasciato da universita' o da altri istituti di istruzione superiore, per il gruppo A;
- b)il diploma di licenza di istituto medio di secondo grado o alcuno dei corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure la licenza di istituti di istruzione professionale di terzo grado, per il gruppo B.
Testo in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010
