Tutti gli enti ed uffici indicati nell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 911, e nell'art. 3 della presente legge sono tenuti a versare, unitamente al capitale, gli interessi maturati sui depositi fino alla data del versamento.

Testo vigente dal 19 agosto 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-08-04;706~art4 · fonte del testo